AttoTitolo VI

Art. 125

In vigore dal 25 mar 1980
Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all', lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli nonché dagli elementi fissi applicati negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi a norma dell'.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-125

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