AttoTitolo VI

Art. 126

In vigore dal 25 mar 1980
Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all', lettera b), della decisione del 2 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1985, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica applicasse negli scambi con i paesi terzi i tassi risultanti dalla tariffa doganale comune ed i tassi ridotti risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità. La Repubblica ellenica provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo è messo a disposizione della Commissione al più tardi il 20 del secondo mese successivo a quello delle dichiarazioni. Dal 1 gennaio 1986 i dazi doganali riscossi sono dovuti integralmente.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-126

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