AttoTitolo VI

Art. 127

In vigore dal 25 mar 1980
L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell', paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 è interamente dovuto dal 1 gennaio 1981. Tuttavia la Comunità restituirà alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalità - 70% nel 1981 - 50% nel 1982 - 30% nel 1983 - 20% nel 1984 - 10% nel 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo