Atto›Titolo VI
Art. 127
In vigore dal 25 mar 1980
L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell', paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 è interamente dovuto dal 1 gennaio 1981.
Tuttavia la Comunità restituirà alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalità
- 70% nel 1981
- 50% nel 1982
- 30% nel 1983
- 20% nel 1984
- 10% nel 1985.
Storico versioni
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