Atto›Titolo V›Capo 1
Art. 117
In vigore dal 25 mar 1980
1. Al 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE; tuttavia quanto ai prodotti elencati nell'allegato VII, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1985, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate. Il calendario ed il ritmo di allineamento di questi prodotti sono identici a quelli fissati nell'.
2. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali stabiliti o calcolati si applicano ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti di paesi terzi, come stabilito dall'.
In nessun caso le importazioni in Grecia provenienti da paesi terzi possono fruire di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.
Storico versioni
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