AttoCapo 2

Art. 119

In vigore dal 25 mar 1980
Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all', paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1 gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-119

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