AttoSez. 2

Art. 113

In vigore dal 25 mar 1980
1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica può applicare le proprie norme per l'ammissione delle varietà delle specie agricole od orticole o del materiale di base delle specie forestali, nonché le sue norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi e di piante agricole, orticole e forestali. 2. La Repubblica ellenica: a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente e al più tardi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1 alle disposizioni comunitarie relative, rispettivamente, all'ammissione delle varietà o del materiale di base ed alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, b) può limitare totalmente o parzialmente, prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli ed orticoli alle sementi ed ai materiali delle varietà ammesse sul suo territorio; questa disposizione si applica anche al materiale di base per quanto concerne il materiale forestale di riproduzione, c) esporta verso il territorio degli Stati membri attuali soltanto sementi e materiali da moltiplicazione conformi alle disposizioni comunitarie. 3. Prima del 31 dicembre 1985 si può decidere, secondo la procedura del Comitato permanente delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, di liberalizzare progressivamente gli scambi delle sementi e dei materiali da moltiplicazione di talune specie tra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale, non appena si costati che le condizioni per una tale liberalizzazione sono soddisfatte.
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