Atto›Sez. 19
Art. 109
137 / 172In vigore dal 25 mar 1980
Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell' per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che può essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo è limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-109