Art. 21
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Stipendi del personale non di ruolo
Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1 maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:
a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.088.000;
b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3:
L. 2.088.000;
c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.800.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-04-03;101#art-21