Art. 19
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Valutazione di anzianità pregressa
Al personale transitato a categoria superiore è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, avesse conseguito, nella precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di categoria.
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