Art. 14
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Valutazione del personale
Salvo quanto previsto al successivo quarto comma, per il personale postelegrafonico sono soppressi i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.
Il capo di ufficio con qualifica dirigenziale, il quale ritenga che il servizio prestato, nell'anno, da un proprio dipendente sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di inviare al consiglio di amministrazione, o all'organo che ne esercita le attribuzioni per il personale di che trattasi, apposita relazione illustrativa, accompagnata dalle giustificazioni dell'interessato.
Il consiglio di amministrazione, o l'organo che lo sostituisce, può deliberare a carico dell'impiegato l'inflizione di una nota di demerito.
I rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali sono mantenuti in vigore per il personale della VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente, secondo le vigenti disposizioni.
Sono, altresì, mantenute in vigore le relazioni al termine del periodo di prova del personale di prima nomina, ai fini della conferma in ruolo.
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