Art. 12

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Accesso alle qualifiche dirigenziali Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria con almeno un anno di anzianità di servizio nella categoria medesima. Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e di quello proveniente dalla qualifica di direttore aggiunto di divisione.
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