Art. 8

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Titoli di studio Per l'accesso alle varie categorie professionali è prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato: 1) licenza della scuola elementare per le categorie I e II; 2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III; 3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado per le categorie IV (di norma), V, VI, e VII - raggruppamento b) - relativo al personale dell'esercizio e degli uffici; 4) diploma di laurea per le categorie VII - raggruppamento a), relativo al personale con funzioni direttive - e VIII. Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore è sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza. La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.
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