Art. 4

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Dotazioni organiche e contingenti Le dotazioni dei posti di organico sono stabilite cumulativamente per ciascuna categoria professionale di ciascuna azienda, salvo che per la VII categoria per la quale sono previste due autonome dotazioni organiche, rispettivamente per il personale con funzioni direttive assunto per i compiti di cui alla lettera a) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui alla lettera b) del precedente . La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei due raggruppamenti della VII categoria sono ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in cui essi si articolano, in conformità a quanto stabilito al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo