Art. 10

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 19 gen 1982
Concorsi di reclutamento I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalità della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti. I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 . I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali. I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalità di cui al comma precedente. I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalità, sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le disposizioni di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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