Art. 16
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 5 feb 1982
Tabella degli stipendi
Al personale classificato nelle otto categorie professionali spettano, a far tempo dal 1 maggio 1978, gli stipendi annui lordi di cui alla seguente tabella:
a) categoria I: L. 2.196.000;
b) categoria II: L. 2.550.000;
c) categoria III: L. 2.800.000;
d) categoria IV: L. 3.170.000;
e) categoria V: L. 3.512.000;
f) categoria VI: L. 3.735.000;
g) categoria VII: L. 4.500.000;
h) categoria VIII: L. 5.500.000.
Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie.
Gli stipendi sono soggetti ad una progressione articolata in otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto agli stipendi iniziali.
Salvo quanto previsto al comma successivo, dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da un numero illimitato di aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale inerente alla classe medesima, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Storico versioni
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