Art. 17

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 5 feb 1982
Trattamento temporaneo per talune qualifiche Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al personale di categoria III, escluso quello con qualifica di mestiere, categoria IV - contingenti per l'esercizio, escluso quello con compiti di vigilanza, categoria V, escluso quello con compiti di direzione di uffici e impianti e di coordinamento di gruppi di lavoratori, categoria VII - raggruppamento a) è attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta dalla tabella di cui al precedente , lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente inferiore. Al maturare di tale biennio si consegue, ad ogni effetto, lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo