Art. 18
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Trattamento economico nel passaggio di categoria
Il dipendente postelegrafonico che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui alla lettera c) del successivo , in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta di importo superiore anche a quello inerente all'ottava classe di stipendio, della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.
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