Art. 39
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Inquadramento ai fini economici
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire, con effetto dal 1 maggio 1978, al personale postelegrafonico che viene inquadrato, con effetto dalla stessa data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:
a) viene preliminarmente accertato il "maturato economico" di ciascun dipendente interessato. Per maturato economico s'intende il totale dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728, e dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma di L. 800 per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;
c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere, è attribuito a ciascun dipendente, fermo restando quanto stabilito agli , lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, d'importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore, al lavoratore è attribuito, altresì, un assegno personale d'importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziali.
A decorrere dal 1 maggio 1978 al personale postelegrafonico di cui alla presente legge non competono l'indennità pensionabile e l'anticipazione prevista dalla precedente lettera a) nonchè le eventuali somme corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione.
In sede di liquidazione degli stipendi, di cui alla precedente lettera c), le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti ai predetti titoli.
Storico versioni
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