Art. 44

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Onere All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 103.457 milioni, di cui lire 93.257 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e per l'anno 1979 in lire 140.000 milioni, di cui lire 127.400 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 12.600 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - VISENTINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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