Art. 21 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Art. 21

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Stipendi del personale non di ruolo Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1 maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi: a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.088.000; b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3: L. 2.088.000; c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.800.000.
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