Art. 26

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 8 nov 1989
Contributi associativi Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonchè per premi relativi ad assicurazioni. Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro poste Telegrafonico, il Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'articolo 70 dello stesso decreto presidenziale. Le aziende sono autorizzate, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonchè quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonchè per ricoveri ospedalieri. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma .
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