Art. 28
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Norme compatibili
Al personale contemplato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima presente legge. In quanto occorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento ed il nuovo sono stabilite con le modalità di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.
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