Art. 29

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Inquadramento nelle nuove categorie Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1 maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: 1) nella I categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII; 2) nella II categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII; 3) nella III categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V; 4) nella IV categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V: il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI; 5) nella V categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X; 6) nella VI categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X; 7) nella VII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X; 8) nella VIII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III. L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.
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