Art. 25

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Ritenute per contributi sindacali I contributi sindacali dei dipendenti delle aziende postelegrafoniche, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura delle aziende stesse su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purchè notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.
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