Protocollo
Art. 7
In vigore dal 24 feb 1979
.
Le Parti si impegnano a coordinare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per assicurare, con la affidabilità e la rapidità necessarie, la ricezione, la trasmissione e la diffusione di tutti i rapporti e le informazioni urgenti relative agli eventi e alle situazioni definite all'. Il centro regionale sarà dotato di mezzi di comunicazione che gli permettano di partecipare a questo sforzo e, particolarmente, di adempiere le funzioni ad esso assegnate dal paragrafo 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-7