Protocollo

Art. 6

In vigore dal 24 feb 1979
. 1. Ogni Parte si impegna a trasmettere alle altre Parti le informazioni concernenti: a) l'organizzazione nazionale o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare da idrocarburi e altre sostanze nocive; b) le autorità nazionali competenti incaricate, di ricevere le informazioni riguardanti l'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive e di trattare le questioni di assistenza fra le Parti: c) i nuovi metodi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive, i nuovi processi per combattere l'inquinamento, e lo sviluppo dei programmi di ricerche in materia. 2. Le Parti che, all'occasione, converranno di scambiarsi direttamente fra loro queste informazioni sono nondimeno tenute a comunicarle al centro regionale. Quest'ultimo ne assicura la comunicazione alle altre Parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi del mar Mediterraneo che non sono Parti del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-6

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