Protocollo

Art. 5

In vigore dal 24 feb 1979
. Nel caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenitori, cisterne mobili, o vagoni-cisterna, le Parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio e al loro recupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo