Protocollo

Art. 2

In vigore dal 24 feb 1979
. Ai fini del presente Protocollo, l'espressione "interessi relativi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato e che si riferiscono, tra l'altro: a) alle attività marittime costiere, portuali o di estuari, ivi comprese le attività dei luoghi di pesca; b) all'attrattiva storica e turistica, ivi compresi gli sport acquatici e altre attività ricreative, della regione considerata; c) alla salute delle popolazioni costiere; d) alla conservazione delle risorse viventi.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-2

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