Protocollo
Art. 2
39 / 52In vigore dal 24 feb 1979
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Ai fini del presente Protocollo, l'espressione "interessi relativi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato e che si riferiscono, tra l'altro:
a) alle attività marittime costiere, portuali o di estuari, ivi comprese le attività dei luoghi di pesca;
b) all'attrattiva storica e turistica, ivi compresi gli sport acquatici e altre attività ricreative, della regione considerata;
c) alla salute delle popolazioni costiere;
d) alla conservazione delle risorse viventi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-2