Allegato A

Art. 7

In vigore dal 24 feb 1979
. 1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per le Parti in causa. 2. Ogni controversia che potrà verificarsi tra le Parti per ciò che riguarda l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza potrà essere sottoposta dalla Parte più diligente al tribunale arbitrale che l'ha emessa o, se quest'ultimo non può esserne investito, a un altro tribunale arbitrale costituito a questo fine nella stessa maniera del primo.
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