Allegato A

Art. 4

In vigore dal 24 feb 1979
. 1. Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato nominato, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta della parte più diligente, ad una propria designazione entro un nuovo termine di due mesi. 2. Se dopo un termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle Parti in causa non avrà proceduto alla nomina di un arbitro, l'altra Parte potrà appellarsi al Segretario generale delle Nazioni Unite che nominerà il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Dopo la sua nomina, il presidente del tribunale arbitrale richiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro, di farlo entro il termine di due mesi. Trascorso questo termine, si rivolgerà al Segretario generale delle Nazioni Unite che procederà a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-aa-4

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