Allegato A
Art. 6
In vigore dal 24 feb 1979
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1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che la sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.
2. Il tribunale può prendere tutte le misure appropriate per accertare i fatti. Può, su domanda di una delle Parti, raccomandare le indispensabili misure conservative.
3. Se due o più tribunali arbitrali costituiti secondo i termini del presente allegato si trovano investiti di richieste aventi oggetti identici o analoghi, potranno consultarsi circa le procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto per quanto possibile.
4. Le Parti in causa forniranno tutte le necessarie facilitazioni per l'efficace svolgimento del procedimento.
5. L'assenza o la contumacia di una Parte in causa, non verrà considerata di ostacolo al procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-aa-6