Allegato A
Art. 1
In vigore dal 24 feb 1979
ALLEGATO A
ARBITRATO
.
A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato è condotta in conformità alle disposizioni del presente allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-aa-1