Convenzione
Art. 27
Entrata in vigore.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Entrata in vigore).
1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla medesima data nella quale è entrato in vigore il primo dei Protocolli.
2. La Convenzione entrerà ugualmente in vigore per quanto riguarda gli Stati, la Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico regionale, previsti all', che avranno adempiuto le formalità richieste per diventare Parti contraenti di ogni altro Protocollo che non sarà ancora entrato in vigore.
3. Ogni Protocollo della presente Convenzione, salvo contrarie disposizioni di questo Protocollo, entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di questo Protocollo o di adesione a questo delle Parti previste all'.
4. In seguito, la presente Convenzione e ogni Protocollo entreranno in vigore nei riguardi di ciascuno Stato, della Comunità economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale, previsti all', il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Storico versioni
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