Convenzione

Art. 29

Funzioni del Depositario.

In vigore dal 24 feb 1979
. (Funzioni del Depositario). 1. Il Depositario notificherà alle Parti contraenti e a tutte le altre Parti previste all', così pure all'Organizzazione: i) la firma della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, effettuati in conformità delle disposizioni degli ; ii) la data alla quale entreranno in vigore la Convenzione e ogni Protocollo in conformità delle disposizioni dell'; iii) le notifiche di denunzia fatte in conformità delle disposizioni dell'; iv) gli emendamenti adottati per ciò che concerne la Convenzione e ogni Protocollo, la loro accettazione dalle Parti contraenti e la data di entrata in vigore di questi emendamenti in conformità alle disposizioni dell'; v) l'adozione di nuovi allegati e gli emendamenti a ogni allegato in conformità alle disposizioni dell'; vi) le dichiarazioni di accettazione dell'applicazione obbligatoria della procedura di arbitrato in conformità al paragrafo 3 dell'. 2. Gli originali della presente Convenzione e di tutti i Protocolli relativi saranno depositati presso il Depositario, il Governo spagnolo, che ne invierà copie certificate conformi alle Parti contraenti e all'Organizzazione, così pure al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione e la loro pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Barcellona, il 16 febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare in lingua inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti egualmente fede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-29

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