Convenzione

Art. 1

Campo d'applicazione geografico.

In vigore dal 24 feb 1979
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento LE PARTI CONTRAENTI, Consapevoli del valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e della sua importanza per la salute, Pienamente consapevoli che è loro dovere di preservare questo patrimonio comune nell'interesse delle generazioni presenti e future, Riconoscendo che l'inquinamento costituisce una minaccia per l'ambiente marino, per il suo equilibrio ecologico, per le sue risorse e le sue legittime utilizzazioni, Tenendo conto delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche particolari del mar Mediterraneo e della sua particolare vulnerabilità all'inquinamento, Notando che, malgrado i progressi realizzati, le convenzioni internazionali esistenti in materia non si applicano a tutti gli aspetti e a tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e non rispondono interamente alle speciali necessità del mar Mediterraneo, Apprezzando pienamente la necessità di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate, nel quadro di un ampio insieme di misure concertate a livello regionale, per proteggere e migliorare l'ambiente marino del mar Mediterraneo, Hanno convenuto quanto segue: . (Campo d'applicazione geografico). 1. Ai fini della presente Convenzione, il mar Mediterraneo designa le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto e dei golfi e mari che esso racchiude tra (limite occidentale) il meridiano che passa per il faro di capo Sparta, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e (limite orientale) il limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale. 2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei protocolli relativi alla presente Convenzione, il mar Mediterraneo non comprende le acque interne delle Parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-1

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