Convenzione
Art. 4
Obblighi generali.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Obblighi generali).
1. Le Parti contraenti adotteranno, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate e conformi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore dei quali sono parti per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona.
2. Le Parti contraenti coopereranno per l'elaborazione e l'adozione, oltre che dei protocolli aperti alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione, dei protocolli addizionali, che prescrivano le misure, le procedure e le norme concordate per assicurare l'applicazione della Convenzione.
3. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito degli organismi internazionali considerati qualificati, le misure concernenti la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro tutti i tipi e tutte le fonti di inquinamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-4