Convenzione
Art. 7
Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.
In vigore dal 24 feb 1979
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(Inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo).
Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo, risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-7