Convenzione

Art. 12

Responsabilità e indennizzo dei danni.

In vigore dal 24 feb 1979
. (Responsabilità e indennizzo dei danni). Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, per elaborare e adottare delle procedure appropriate riguardanti l'accertamento delle responsabilità e l'indennizzo dei danni risultanti dall'inquinamento dell'ambiente marino in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli applicabili.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-12

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