Convenzione
Art. 11
Cooperazione scientifica e tecnologica.
In vigore dal 24 feb 1979
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(Cooperazione scientifica e tecnologica).
1. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a cooperare direttamente o, se necessario, con l'intermediazione di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate nel campo della scienza e della tecnologia, come pure a scambiarsi dati e altre informazioni di carattere scientifico, al fine della realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a promuovere e a coordinare i loro programmi nazionali di ricerca riguardanti tutti i tipi di inquinamento dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e a cooperare per elaborare e porre in atto programmi regionali e altri programmi internazionali di ricerca al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione.
3. Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per fornire una assistenza tecnica e altre forme possibili di assistenza nei settori relativi all'inquinamento dell'ambiente marino, dando la priorità alle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo della regione mediterranea.
Storico versioni
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