Convenzione
Art. 8
Inquinamento di origine tellurica.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Inquinamento di origine tellurica).
Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, agli impianti industriali costieri o agli emissari, o derivante da ogni altra sorgente situata sul loro territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-8