Art. 8 · Inquinamento di origine tellurica.
Convenzione

Art. 8

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Inquinamento di origine tellurica.

In vigore dal 24 feb 1979
. (Inquinamento di origine tellurica). Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mare Mediterraneo, dovuto agli scarichi dei fiumi, agli impianti industriali costieri o agli emissari, o derivante da ogni altra sorgente situata sul loro territorio.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-8