Convenzione
Art. 14
Riunione delle Parti contraenti.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Riunione delle Parti contraenti).
1. Le Parti contraenti terranno una riunione ordinaria ogni due anni e, ogni volta che lo riterranno necessario, delle riunioni straordinarie su richiesta dell'Organizzazione o di una Parte contraente, a condizione che le richieste siano appoggiate da almeno due Parti contraenti.
2. Le riunioni delle Parti contraenti avranno per oggetto la sorveglianza dell'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli e, in particolare:
i) di procedere ad un esame generale delle valutazioni formulate dalle Parti contraenti e dagli organismi internazionali qualificati circa la situazione dell'inquinamento marino e sui suoi effetti nel mar Mediterraneo;
ii) di studiare i rapporti sottoposti dalle Parti contraenti in conformità all';
iii) di adottare, esaminare e modificare, ove necessario in conformità alla procedura stabilita all', gli allegati alla presente Convenzione e ai Protocolli;
iv) di fare delle raccomandazioni concernenti l'adozione di protocolli addizionali o di emendamenti alla presente Convenzione o ai Protocolli, in conformità alle disposizioni degli ;
v) di costituire, ove necessario, dei gruppi di lavoro incaricati di esaminare ogni argomento connesso con la presente Convenzione, Protocolli e allegati;
vi) di studiare e porre in atto, all'occorrenza, ogni misura supplementare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione e dei Protocolli.
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