Convenzione
Art. 20
Rapporti.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Rapporti).
Le Parti contraenti invieranno all'Organizzazione rapporti sulle misure adottate in applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali fanno parte; la forma e la frequenza di questi rapporti verrà determinata al momento delle riunioni delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-20