Convenzione
Art. 19
Esercizio particolare del diritto di voto.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Esercizio particolare del diritto di voto).
Nei settori attinenti alle loro competenze, la Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico regionale di cui all' eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione e di uno o più Protocolli; la Comunità economica europea e ogni raggruppamento sopra menzionato non eserciteranno il loro diritto di voto nei casi in cui questo venga esercitato dagli Stati membri interessati e viceversa.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-19