Convenzione
Art. 2
Definizioni.
In vigore dal 24 feb 1979
.
(Definizioni).
Ai fini della presente Convenzione:
a) si intende per "inquinamento" l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino, quando essa produce effetti nocivi come danni alle risorse biologiche, rischi per la salute dell'uomo, impedimento alle attività marittime ivi compresa la pesca, alterazioni della qualità dell'acqua di mare dal punto di vista della sua utilizzazione, e degradazione dei valori di massima concentrazione ammissibile;
b) si intende per "Organizzazione" l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segretariato in virtù dell' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-c-2