Protocollo

Art. 10

In vigore dal 24 feb 1979
. 1. Ogni Parte che abbia bisogno di assistenza per una operazione di lotta contro l'inquinamento dovuto o ad idrocarburi o ad altre sostanze nocive inquinanti o minaccianti di inquinare le proprie coste, può richiedere, sia diretta, sia tramite il centro regionale previsto all', il concorso di altre Parti, facendone richiesta in primo luogo a quelle che sono suscettibili di essere ugualmente colpite dall'inquinamento. Questa collaborazione può comportare, in particolare, i consigli di esperti e la fornitura o la messa a disposizione di prodotti, di attrezzi e di mezzi nautici. Le Parti così sollecitate compiranno tutti gli sforzi possibili per apportare il loro appoggio. 2. Se le Parti impegnate nell'operazione non possono accordarsi sulla condotta stessa della lotta, il contro regionale, con il loro consenso, può coordinare l'attività dei mezzi messi in atto da queste Parti.
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-10

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