Protocollo
Art. 13
In vigore dal 24 feb 1979
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1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad ogni Protocollo, si applicano ugualmente al presente Protocollo.
2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformità dell' della Convenzione si applicheranno ugualmente al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non abbiano stabilito diversamente.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Barcellona, il sedici febbraio millenovecentosessantasei, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-13