Art. 2

In vigore dal 24 feb 1979
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione indicata all'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COLOMBO - PRODI - BISAGLIA - ANSELMI - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-rd-2

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