Art. 2
In vigore dal 24 feb 1979
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione indicata all'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COLOMBO - PRODI - BISAGLIA - ANSELMI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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