Protocollo
Art. 12
In vigore dal 24 feb 1979
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1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, organizzate in applicazione dell' della detta Convenzione. Le Parti del presente Protocollo potranno inoltre tenere delle riunioni straordinarie in conformità all' della Convenzione.
2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo hanno, in particolare, per obiettivo:
a) di sovraintendere all'applicazione del presente Protocollo e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunità di prenderne delle altre, in particolare, sotto forma di allegati;
b) di rivedere e di emendare, all'occorrenza, tutti gli Allegati al presente Protocollo;
c) di espletare, ove occorra, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-01-25;30#art-p-12